CITTADINANZA NEGATA DEFINITIVAMENTE

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La domanda si può ripresentare non prima di cinque anni dopo.

Un saluto,

Dipende dai motivi per i quali hai richiesto la cittadinanza (art. 5 o art. 9) e dai motivi per i quali è stata respinta.

Se è stata respinta ai sensi dell’art. 8 della L.91/92 l’istanza non può essere riproposta prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di emanazione del decreto.

In tutti gli altri casi l’istanza puo’ essere riproposta dopo un anno dall’emanazione del provvedimento (art.5 dpr 572/93).

Se invece si dovesse trattare di “inammissibilità” (e non propriamente di un decreto di rigetto) non sono previsti termini per la riproposizione dell’istanza e quindi potrebbe essere ripresentata anche immediatamente.

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