Traduzione certificati

Ciao a tutti,

Sono un po’ confusa sulla procedura di traduzione dei certificati penali stranieri in Italia. Mi era stato detto che i traduttori dovevano essere inseriti nella lista del tribunale e poi la traduzione doveva essere asseverata (certificata) al tribunale.

Mi ero fatta mandare la lista dei traduttori inseriti nell’albo CTU. Fatico a trovare i traduttori nella lista CTU che siano ancora in attivita’ dato che la data media di nascita di 90% di queste persone e’ degli anni 30/40. Ma non aggiornano mai le liste :)!!!

Di conseguenza, mi chiedo, siccome la traduzione poi deve essere asseverata al tribunale, e’ proprio necessario che il traduttore sia inserito nelle liste dei traduttori ufficiali del tribunale? Voi cos’avete fatto per avere una traduzione ammissibile dalla vostra prefettura?

Grazie 1000 per il vostro aiuto.

Saluti cordiali
Rosa

Per rosa75-Non è necessario importante che giuri in tribunale che quella traduzione è giusta.A me era successo la stessa cosa ed è stata proprio la Prefettura ad indirizzarmi al tribunale.Importante che il paese d’origine del certificato abbia firmato la convenzione dell Aja. http://www4.ti.ch/fileadmin/CAN/SegCdS/pdf/Lista%20paesi%20Convenzione%20Aja_02.pdf

Per toto italy-Non è la prima volta che ti riprendo ma spero sia l’ultima.Ti ho già segnalato di scrivere in italiano per poter aiutare tutti.Non si condividono cosi le informazioni
P:S You don’t have to show nothing.We all know the languages and your answers are wrong, so please think twice.

Cara Action,

evita di ripeterti con la gente che non ci ascolta. Quante volte abbiamo intimato a sto “toto italy” di attenersi alle regole del forum? Una volta scrive in inglese, un’altra volta da informazioni sbagliate, un’altra volta fa propaganda religiosa. Io no ho le scatole piene e straripanti. Ho fatto che cancellare la sua risposta e buona notte. Se ci prova ancora una volta, gli faccio cancellare l’account da Amedeo.

Concentriamoci sulle questioni interessanti.

Per quanto riguarda le traduzioni asseverate: i tribunali tendono a cercare di imporre un traduttore della loro lista. Ma non ne hanno il diritto. In Italia, per asseverare le traduzioni, non è necessario avere nessuna qualifica. Chiunque ritenga di conoscere la lingua abbastanza bene per potersi prendere la responsabilitá civile e penale di garantire la esattezza di una traduzione, può andare in tribunale ed asseverarla.

La Convenziione dell’Aja non centra niente con le traduzioni. La Convenzione dell’Aja libera solo i paesi firmatari dall’obbligo della legalizzazione, ove, al posto di questa, basta una cosiddetta “Apostilla”.

Spero di essere utile con il mio contributo:

Abbiamo preparato questa breve guida per spiegare di cosa si tratta per ciascun servizio.

Convenzione dell’Aja per l’apostille
La Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, normativa internazionale che ha istituito la “apostille” facilita la circolazione di documenti pubblici eseguiti in uno Stato parte della Convenzione e facilita la loro produzione in un altro Stato parte della Convenzione. La Convenzione dell’Aja con l’apostille evita quindi le lunghe e spesso costose formalità di un processo di piena legalizzazione di un documento che erano in vigore in precedenza, variando oltretutto da Stato a Stato.

Stati aderenti alla Convenzione dell’Aia
Ecco un elenco dei Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aia (nei quali quindi un certificato con apostille è considerato valido) alla data della messa online del presente documento (agg. 31/12/2010)
A - Albania, Andorra, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan
B - Bahamas, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brunei Darussalam, Bulgaria
C - China (Hong Kong), China (Macao), Colombia, Cook Islands, Croatia, Cyprus, Czech Republic
D - Denmark, Dominica, Dominican Republic
E - Ecuador, El Salvador, Estonia
F - Fiji, Finland, France, FYR of Macedonia
G - Georgia, Germany, Greece, Grenada
H - Honduras, Hungary
I - Iceland, India, Ireland, Israel, Italy
J - Japan
K - Kazakhstan, Korea (Republic of)
L - Latvia, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg
M - Malawi, Malta, Marshall Islands, Mauritius, Mexico, Monaco, Mongolia, Montenegro
N - Namibia, Netherlands, New Zealand, Niue, Norway
P - Panama, Poland, Portugal
R - Republic of Moldova, Romania, Russian Federation
S - Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome and Principe, Serbia, Seychelles, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Suriname, Swaziland, Sweden, Switzerland
T - Tonga, Trinidad and Tobago, Turkey
U - Ukraine, United Kingdom, USA
V - Vanuatu, Venezuela

Qui riporto un altra convenzione internazionale sempre molto utile ed poco conosciuta consiglio di fare una copia ed allegarla ad documento originale posto solo un pezzo perche e tropo lungha e inserisco il link dove potete leggere il tutto.Saluti http://www.admin.ch/ch/i/rs/i2/0.211.112.112.it.pdf

Convenzione
relativa al rilascio di estratti plurilingue
di atti di stato civile
Conclusa a Vienna l’8 settembre 1976
Istrumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 19 marzo 1990
Entrata in vigore per la Svizzera il 18 aprile 1990
(Stato 6 maggio 2009)
Gli Stati firmatari della presente Convenzione,
desiderosi dì migliorare le norme relative al rilascio di estratti plurilingue di alcuni
atti di stato civile, soprattutto se destinati ad essere utilizzati all’estero,
hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Art. 1
Gli estratti degli atti di stato civile attestanti la nascita, il matrimonio o la morte, nel
caso in cui una parte interessata lo domandi o nel caso in cui il loro impiego richiede
una traduzione, sono redatti in conformità ai moduli A, B e C annessi alla presente
Convenzione.
In ogni Stato contraente, tali estratti sono rilasciati solo alle persone che abbiano
titolo per ottenere le copie integrali.
Art. 2
Gli estratti sono allestiti sulla base delle indicazioni dell’atto originale e delle relative
annotazioni agli atti.
Art. 3
Ogni Stato contraente ha la facoltà di completare i moduli annessi alla presente
Convenzione con delle caselle o dei simboli concernenti altre indicazioni o annotazioni
dell’atto, a condizione che la formulazione sia stata precedentemente approvata
dall’Assemblea Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile.
Ogni Stato contraente ha comunque la facoltà di aggiungere una casella destinata a
contenere un numero di identificazione.

Estratti plurilingue di atti di stato civile
13
0.211.112.112
Campo d’applicazione il 6 maggio 20095
Stati partecipanti Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Austria 12 marzo 1981 30 luglio 1983
Belgio 2 giugno 1997 2 luglio 1997
Bosnia e Erzegovina 11 ottobre 1995 S 6 marzo 1992
Croazia 22 settembre 1993 A 22 ottobre 1993
Francia 17 dicembre 1986 16 gennaio 1987
Germania 18 giugno 1997 A 18 luglio 1997
Italia 14 agosto 1979 30 luglio 1983
Lussemburgo 28 aprile 1978 30 luglio 1983
Macedonia 15 aprile 1994 S 8 settembre 1991
Montenegro 26 marzo 2007 S 3 giugno 2006
Paesi Bassia 27 marzo 1987 26 aprile 1987
Polonia 2 ottobre 2003 A 1° novembre 2003
Portogallo 30 giugno 1983 30 luglio 1983
Serbia 16 ottobre 2001 S 27 aprile 1992
Slovenia 1° dicembre 1992 A 31 dicembre 1992
Spagna 25 marzo 1980 30 luglio 1983
Svizzera* 19 marzo 1990 18 aprile 1990
Turchia 31 maggio 1985 30 giugno 1985

  • Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso.
    a La Conv. si applica al Regno in Europa.

ma quanti menti informate :). E’ bello essere su un forum dove si trovano delle risposte tanto facilmente. Vi ringrazio tanto per il vostro aiuto. Le vostre risposte mi hanno semplificato il processo. Faro’ cosi’: faro’ tradurre il certificato ed apostille da un traduttore qualsiasi e lo faccio asseverare in tribunale. Risparmio pure! Grazie ancora! Buona notte!

Sembrerebbe che siano stati aggiornati anche i modelli di cittadinanza per residenza (Modello B) relativamente alle traduzioni accettate. Il modello B adesso reca la seguente annotazione:

  • Ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, gli atti di cui ai punti 1 (esclusa l’ipotesi di nascita in Italia) e 2) devono essere legalizzati dall’Autorità diplomatico-consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste da accordi internazionali. Gli atti devono altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall’Autorità diplomatico-consolare del Paese che ha rilasciato l’atto (in questo caso la firma del funzionario straniero deve essere legalizzata dal Prefetto competente, salvo le esenzioni previste da accordi internazionali), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste la conformità al testo straniero

Quindi, come dicevate voi, basta far tradurre i documenti a chiunque e poi fare asseverare la traduzione al tribunale.

Grazie ancora!

Rosa

L’asseverazione di una traduzione non significa che il “tribunale assevera la traduzione”, significa che una persona che parla la lingua in questione (oltre che l’italiano, ovviamente) si reca in tribunale con originale e traduzione, il tribunale ci appiccica il verbale di asseverazione e la persona in questione firma il verbale prendendosí cosí tutte le responsabilitá civili e penali per l’esattezza della traduzione. Il tribunale non assevera, è il testimone che assevera. Il tribunale si limita a registrare che la persona in questione ha asseverato la traduzione.

Per quanto riguarda dove ci vuole la legalizzazione, dove basta l’apostilla e dove non serve né l’una né l’altra, ho fatto giá un intervento precisissimo in tuttostranieri. Cercalo!